Art. 8.
(Certificazione di idoneità).

      1. La certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale è distinta nelle seguenti tipologie:

          a) per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione;

          b) per profondità operativa oltre i limiti di cui alla lettera a).

      2. La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista in medicina subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettera a). La certificazione ha comunque validità di un anno.
      3. L'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario.